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Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016 (Rv. 638877 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Art. 183 c.p.c. nel testo applicabile "ratione temporis" di cui alla l. n. 353 del 1990 - Facoltà dell'attore - Proposizione di domande ed eccezioni nuove - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Rilievo officioso dell'eventuale preclusione maturatasi - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638877-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

L'art. 183 c.p.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre, al comma 4, consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda di risoluzione di un contratto di appalto avanzata in citazione, aveva ritenuto tardiva, pur in assenza della corrispondente eccezione, la successiva richiesta di accertamento di intervenuto scioglimento del contratto, per recesso della committente, e le pretese ad esso collegate, contenuta nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)