Sez. 3, Sentenza n. 16342 del 20/11/2002 (Rv. 558612 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE) | Limitazioni convenzionali del diritto di proprietà a beneficio del singolo, e non del fondo finitimo - Natura di servitù prediale - Esclusione - Diritto personale di godimento - Configurabilità.
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE)
Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)