Sez. 2, Sentenza n. 2651 del 04/02/2010 (Rv. 611455 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI; RECIPROCHE | Tipicità dei diritti reali - Autonomia contrattuale - Servitù irregolari - Natura - Diritti personali a carattere obbligatorio - Configurabilità - Condizioni - Attribuzione del diritto esclusivamente a vantaggio della persona - Necessità - Fattispecie.
SERVITÙ - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI; RECIPROCHE
In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., é consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità' fondiaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato un accordo verbale tra le parti relativo al passaggio, sul fondo di una di esse, della rete fognante proveniente dal fondo dell'altra, accordo che, pur inidoneo a configurare un valido contratto costitutivo di una servitù di scarico, per difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam", era tuttavia idoneo a costituire una servitù irregolare, a carattere non reale ma obbligatorio, sussistendo i requisiti necessari per la conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)