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Sez. 2, Sentenza n. 340 del 11/02/1967 (Rv. 326204 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - TACITA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI PAGAMENTO DEL DEBITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326204-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - TACITA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI PAGAMENTO DEL DEBITO - IRRILEVANZA.*

Perche sussista rinunzia tacita alla prescrizione, occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorre, cioe, che nel comportamento del debitore sia necessariamente insita, senza possibilita di una diversa interpretazione, l'inequivoca volonta di rinunziare alla prescrizione gia maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto, che si era, invece, estinto. (nella specie, e stato escluso che l'eccezione di Estinzione del debito per pagamento comportasse una rinuncia tacita alla prescrizione (sia a quella estintiva, che a quella presuntiva), non essendovi incompatibilita tra le due cause estintive dell'obbligazione dedotta in giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)