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Sez. 2, Sentenza n. 2905 del 07/09/1968 (Rv. 335652 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - TACITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335652-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - TACITA - CONDIZIONI.*

Perche sussista rinuncia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui occorre cioe, che nel comportamento del debitore sia necessariamente insita, senza possibilita di una diversa interpretazione, l'inequivoca volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto. (Conf. N. 340-67, massima n. 326204).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)