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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022 (Rv. 664049 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI | Liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Ampliamento della domanda rientrante nella competenza del giudice adito - Trattazione sommaria ex art. 702-bis c.p.c. - Impugnazione della decisione - Appello - Proponibilità del ricorso immediato per cassazione - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664049-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI

In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che amplii l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n. 794 del 1942.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)