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Sez. L, Sentenza n. 7773 del 19/12/1986 (Rv. 449738 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI SENZA DIRITTO ALLA PROMOZIONE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449738-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI SENZA DIRITTO ALLA PROMOZIONE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotramviarie, ove il lavoratore espleti di fatto mansioni superiori alla sua qualifica e - non verificandosi la fattispecie della promozione automatica prevista dall'art. 18 del regolamento all.To a del R.d. n. 148 del 1931 - abbia soltanto diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori limitatamente al periodo di effettivo Esercizio delle stesse, le relative differenze retributive non attengono alla paga tabellare, né sono quindi computabili nella Determinazione della retribuzione utile al fine del calcolo della pensione ex art. 17 della legge n. 889 del 1971. (V 51/85, mass n 438246).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)