Sez. L, Sentenza n. 1708 del 17/02/1988 (Rv. 457720 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE EX LEGGE N. 30 DEL 1978 NELLA MEDESIMA QUALIFICA SPETTANTE AD ALTRI ANTERIORMENTE FRUENTI DI UN INQUADRAMENTO ED UN TRATTAMENTO ECONOMICO INFERIORI - ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO, AI SOLI FINI ECONOMICI, DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - COMPENSO CORRISPONDENTE - NATURA DI RETRIBUZIONE DI TABELLA O DI ASSEGNO "AD PERSONAM" - ESCLUSIONE - LIMITI - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI ED INCLUSIONE NEL CALCOLO PER LA PENSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE EX LEGGE N. 30 DEL 1978 NELLA MEDESIMA QUALIFICA SPETTANTE AD ALTRI ANTERIORMENTE FRUENTI DI UN INQUADRAMENTO ED UN TRATTAMENTO ECONOMICO INFERIORI - ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO, AI SOLI FINI ECONOMICI, DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - COMPENSO CORRISPONDENTE - NATURA DI RETRIBUZIONE DI TABELLA O DI ASSEGNO "AD PERSONAM" - ESCLUSIONE - LIMITI - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI ED INCLUSIONE NEL CALCOLO PER LA PENSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, ove ad un dipendente - che, ai sensi della legge 1 febbraio 1978 n. 30, sia inquadrato nella medesima qualifica (nella specie conducente di linea, settimo livello) spettante ad altri lavoratori rispetto ai quali egli aveva prima goduto di un inquadramento e di un trattamento economico superiori - sia attribuita ai soli fini economici una qualifica, secondo le tabelle della detta legge del 1978, superiore a quella spettantegli, il compenso corrispondente al superiore inquadramento attribuito ai soli fini economici non è pensionabile né come "retribuzione di tabella" ex art. 5, lett. A), della legge 29 ottobre 1971 n. 889, riferendosi tale espressione ad una retribuzione indissolubilmente connessa alla qualifica, né come assegno ad personam ai sensi della lettera b) dello stesso art. 5, tale previsione normativa concernendo quegli assegni che, nel trapasso da un regime tabellare ad un altro, hanno lo scopo di evitare un peggioramento della retribuzione del dipendente in sè e per sè considerata: tuttavia detto compenso, avendo la medesima natura degli assegni personali previsti dalla citata lett. B) pur se ad essi non identico, è pur sempre pensionabile ai sensi di tale disposizione, atteso che la lett. F) n. 6 dello stesso articolo non esclude dalla contribuzione e dalla pensionabilità tutti gli assegni che non si identifichino in quelli indicati alla lett. B) ma solo quelli che da essi siano diversi per natura. (V 7773/86, mass n 449738).*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)