Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 11/04/1996 (Rv. 496953 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Opposizione alla stima proposta prima dell'emanazione del decreto di espropriazione - Decorrenza interessi sull'indennità - Dalla domanda giudiziale - Esclusione - Dalla data del decreto di esproprio - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI
Nel caso in cui l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, ex art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, sia stata proposta prima dell'intervento del decreto di espropriazione, gli interessi sull'ammontare dell'indennità sono dovuti non a decorrere dalla domanda giudiziale, bensì dalla data del decreto di espropriazione, che ha provocato la perdita della proprietà del bene da parte dell'espropriato e, in luogo di essa, l'insorgere del diritto all'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)