Sez. L, Sentenza n. 710 del 26/01/1999 (Rv. 522647 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Transazione contenente rinuncia all'impugnativa del licenziamento - Proposizione di azione diretta a far valere l'invalidità della transazione - Pagamento del corrispettivo previsto nella transazione a carico del datore di lavoro - Sospensione in base ad eccezione di inadempimento - Ammissibilità - Fattispecie relativa a giudizio di risoluzione della transazione per inadempimento proposto dal lavoratore.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
L'azione con cui il lavoratore chieda l'accertamento in giudizio dell'invalidità della transazione nel cui ambito egli abbia accettato il licenziamento intimatogli, precedentemente contestato, e rinunciato a tutte le ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione, essendo evidentemente finalizzata all'esercizio dei diritti oggetto della rinuncia, rappresenta inadempimento della transazione stessa e rende conseguentemente configurabile il ricorso da parte del datore di lavoro all'eccezione di inadempimento al fine di sospendere la corresponsione delle rate ancora dovute del corrispettivo pattuito in sede di transazione a favore del lavoratore. (Nella specie il datore di lavoro aveva subordinato il pagamento dell'ultima rata della somma pattuita a favore dei lavoratori interessati alla loro rinuncia all'azione di impugnativa della transazione; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la legittimità del ricorso all'eccezione di inadempimento, e quindi rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della transazione proposta dai lavoratori, rilevando, in sede di valutazione circa la proporzionalità del comportamento del datore di lavoro, che i lavoratori non potevano in buona fede pretendere la puntuale esecuzione di un contratto di cui essi stessi contestavano la validità al punto di non ritenersene più vincolati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)