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Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 19/11/1991 (Rv. 474684 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Rilevabilità in altro processo | Prescrizione - Interruzione - Carattere - Accertamento - Interruzione determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio - Estinzione del medesimo - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474684-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Rilevabilità in altro processo

Nell'indagine sul fondamento dell'eccezione di prescrizione del diritto dedotto in causa, ed al fine di stabilire se l'interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell'estinzione di tale altro giudizio (art. 2945 terzo comma cod. civ.), detta estinzione può essere rilevata anche d'ufficio, non occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata (deduzione necessaria, ai sensi dell'art. 307 quinto comma cod. proc. civ., per la declaratoria di estinzione nell'ambito del processo in cui essa si verifichi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)