Sez. U, Sentenza n. 621 del 26/02/1969 (Rv. 338856 - 01)
PORTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA, POLIZIA E SERVIZI - POTERI DEL COMANDANTE DEL PORTO - USO DELLO SPECCHIO D'ACQUA, MOVIMENTO DELLE NAVI E UTILIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DELLE LORO PERTINENZE - LAVORO PORTUALE - DIFFERENZE - POTERE DI IMPORRE MANODOPERA - POTERE DI ESERCITARE MEZZI DI COAZIONE IN CASO DI INADEMPIENZA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA CONTESTAZIONE DEL POTERE DELL'AUTORITA PORTUALE DI IMPORRE MANODOPERA AGLI OPERATORI PORTUALI FORNITI DI APPARECCHIATURE MECCANICHE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
PORTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA, POLIZIA E SERVIZI - POTERI DEL COMANDANTE DEL PORTO - USO DELLO SPECCHIO D'ACQUA, MOVIMENTO DELLE NAVI E UTILIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DELLE LORO PERTINENZE - LAVORO PORTUALE - DIFFERENZE - POTERE DI IMPORRE MANODOPERA - POTERE DI ESERCITARE MEZZI DI COAZIONE IN CASO DI INADEMPIENZA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA CONTESTAZIONE DEL POTERE DELL'AUTORITA PORTUALE DI IMPORRE MANODOPERA AGLI OPERATORI PORTUALI FORNITI DI APPARECCHIATURE MECCANICHE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
In ordine ai poteri dell'autorita portuale occorre procedere ad una bipartizione da un lato stanno i poteri del comandante del porto nella sua funzione istituzionale in ordine all'uso dello specchio d'acqua, al movimento delle navi e all'utilizzazione dei beni demaniali e delle loro pertinenze, dall'altro quelli concernenti il lavoro portuale. I primi, disciplinati dagli artt. 62 e segg. cod.nav. Sono esercitati anche in conformita di apposite ordinanze regolanti l'uso del porto e sono coattivamente eseguibili in caso di inadempienza da parte dei destinatari i secondi, previsti dagli artt. 108 e segg. cod.nav., sono di diversa natura e concernono il soddisfacimento di esigenze ben distinte da quelle della sicurezza del porto. I primi operano per fini di interesse pubblico generale, i secondi - attribuiti normalmente agli uffici del lavoro - operano nell'interesse dell'ordinato svolgimento di rapporti, che sono di diritto privato. Nell'ambito della materia del lavoro, tra cui tipica e quella dello impiego della manodopera portuale, ne il comandante del porto, ne lo ufficio del lavoro possono imporre manodopera, allorche non sia effettivamente utilizzabile, ne l'autorita portuale, per l'inadempienza dell'operatore portuale ad una sua prescrizione in questa materia, puo valersi dei poteri di coazione (disormeggio o taglio di ormeggio delle navi) spettanti al comandante del porto, in considerazione dell'interesse pubblico generale della sicurezza e della polizia portuale. Pertanto, rientra nella giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, in quanto vertente su diritti soggettivi, la controversia in cui si contesti il potere di imposizione - da parte dell'autorita portuale - della manodopera agli operatori portuali in conseguenza della asserita inutilita della relativa prestazione per l'esistenza di dotazioni meccaniche di cui l'operatore legittimamente fruisce tanto a terra quanto a bordo della nave.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Navig. art. 108, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)