Sez. 2 - , Sentenza n. 24956 del 06/12/2016 (Rv. 642150 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Esercizio di attività defensionale fuori del circondario di appartenenza – Domicilio eletto in luogo diverso da quello ove ha sede il giudice ma rientrante nel medesimo circondario – Conseguenze in tema di notificazioni – Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
In tema di notificazioni, il procuratore alle liti che eserciti al di fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, altrimenti considerandosi elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quest'ultimo; se, invece, operi all'interno della suddetta circoscrizione, può eleggere domicilio in qualunque luogo in essa ricompreso e, dunque, anche in comune diverso da quello sede del tribunale, potendo in tal caso le notifiche essergli effettuate solo presso il domicilio risultante dall’albo professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in un giudizio svoltosi, in prime cure, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, aveva ritenuto invalida la notifica dell’atto d’appello presso la cancelleria di detto tribunale, nonostante il procuratore destinatario della stessa appartenesse al foro di Roma ed avesse eletto domicilio nel Comune di Tarquinia, luogo, benché rientrante nella relativa circoscrizione, diverso da quello sede del giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)