Sez. 3, Sentenza n. 23662 del 19/11/2015 (Rv. 638102 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Appello - Notificazione della sentenza di primo grado al difensore "extra districtum" - Domiciliazione in un Comune diverso da quello sede dell'autorità giudiziaria adita - Notificazione in cancelleria - Decorrenza del termine breve di impugnazione - Idoneità - Eccepibilità a favore del litisconsorte necessario del notificante - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
In tema di appello, poiché il difensore "extra districtum" deve domiciliarsi nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria adita, l'elezione di domicilio in un Comune diverso, anche se compreso nel distretto, comporta l'applicazione dell'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934, sicché la notificazione della sentenza presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario adito è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello nei confronti del notificante e, in ipotesi di litisconsorzio necessario anche processuale, delle altre parti, che sono così tutte legittimate ad eccepire l'avvenuto decorso del termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)