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Sez. 2, Sentenza n. 5159 del 30/03/2012 (Rv. 621758 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Oggetto - Promessa del venditore della liberazione dell'immobile locato da parte del terzo conduttore prima della scadenza del rapporto - Nullità per impossibilità giuridica del fatto del terzo ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621758-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO

La promessa, da parte del venditore di quote sociali, della liberazione, ad opera del conduttore e prima della scadenza del contratto, dell'immobile locato per uso diverso dall'abitazione, compreso nel patrimonio della società, non è nulla per impossibilità giuridica del fatto del terzo promesso, giacché la sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per le pattuizioni dirette, tra l'altro, a limitare la durata legale della locazione, non è riferibile agli accordi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, volti a regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e, perciò, incidenti su situazioni giuridiche ormai sorte e quindi disponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)