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Sez. L, Sentenza n. 1980 del 07/04/1981 (Rv. 412685 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PER LA RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE ASSORBITA - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412685-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PER LA RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE ASSORBITA - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso incidentale per Cassazione, anche se condizionato, con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione che non sia stata sfavorevolmente decisa dal giudice del merito, ma solo ritenuta assorbita dall'accoglimento di altra tesi, perche in questa situazione manca il presupposto della soccombenza, sia pure teorica, e tale questione potra essere riproposta davanti al giudice di rinvio, qualora la sentenza impugnata venga cassata. (Conf 6252/79, mass n 402977; (Conf 1802/78, mass n 391199; (Conf 2885/76, mass n 381637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)