Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 24/10/1966 Ud. (dep. 09/06/1967) Rv. 104540 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - MANCANZE - SUSSISTENZA DI REATI INDIPENDENTEMENTE DALLA EVASIONE FISCALE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - MANCANZE - SUSSISTENZA DI REATI INDIPENDENTEMENTE DALLA EVASIONE FISCALE.*
L'art 15, comma primo, legge 2 luglio 1957, n 474, intende proteggere l'interesse dello stato al mero accertamento dell'osservanza degli obblighi fiscali facendo astrazione dall'effettivo compimento di Atti di frode. Ne consegue che risponde del reato previsto nel suddetto articolo chi trasporti o faccia trasportare olii minerali senza il certificato di provenienza indipendentemente dal proposito di compiere un atto fraudolento diretto alla sottrazione del pagamento della imposta di fabbricazione.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)