diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 39413 del 13/04/2006 Ud. (dep. 29/11/2006) Rv. 234987 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Possibilità di deduzione anche della contraddittorietà della motivazione in base alla legge n. 46 del 2006 - Motivi nuovi - Riferimento ai motivi principali integrati da richiami agli atti processuali indicati come in contrasto con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2006-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234987-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Una volta proposto ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. nella sua versione antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, i motivi già dedotti a sostegno di esso non possono essere fatti valere "sic et simpliciter", sotto forma di motivi nuovi, anche a supporto della pretesa contraddittorietà della stessa motivazione, mediante la mera elencazione, in relazione a ciascuna censura, degli atti processuali con cui contrasterebbe la decisione impugnata, in quanto dalla connotazione di specificità dell'indicazione gravante sul ricorrente discende per lui l'onere di rappresentare anche la decisività dell'informazione probatoria, e cioè la sua idoneità a minare dalle radici la struttura logica del ragionamento del giudice, sì che essa, ove considerata o correttamente apprezzata, ne avrebbe orientato il convincimento in tutt'altra direzione, giustificando soluzioni alternative a quella prescelta.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)