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Sez. 1, Ordinanza n. 20344 del 18/05/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 234115 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006 - Autosufficienza del ricorso - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234115-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Nel caso in cui con il ricorso per cassazione venga dedotta la manifesta illogicità della motivazione, secondo la nuova formulazione dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen., che in ragione delle modifiche apportate dall'art. 8 legge n. 46 del 2006 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", è necessario che dalla esposizione del ricorrente emerga il fumus della illogicità del provvedimento impugnato, che sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)