Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11524 del 04/06/2015 (Rv. 635669 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Riscossione delle imposte - Controversie del concessionario per lo sgravio provvisorio ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La controversia instaurata dal concessionario della riscossione dei tributi per ottenere lo sgravio provvisorio ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che l'unicità del procedimento, la natura provvisoria dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, è destinato a produrre, non giustificano una giurisdizione diversa da quella contabile che è di natura tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorchè secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), ai sensi dell'art. 103, secondo comma, Cost., nonchè degli artt. 13 e 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 e 127 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 (disposizioni da ritenersi non abrogate dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657 e dal citato d.P.R. n. 43 del 1988).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 9, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 86, Legge 04/10/1986 num. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)