Sez. U, Sentenza n. 862 del 07/12/1999 (Rv. 531894 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Controversia instaurata dall'esattore al fine di ottenere lo sgravio provvisorio ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 43 del 1988 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La controversia instaurata dal concessionario della riscossione tributi al fine di ottenere lo sgravio provvisorio ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 43 del 1988 è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che l'unicità del procedimento, la natura provvisoria dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, è destinato a produrre, non giustificano una diversa giurisdizione e tenuto conto che, a norma dell'art. 103 secondo comma della Cost., nonché degli art. 13 e 44 R.D. n. 1214 del 1934, 9 del d.P.R. n. 603 del 1973 e 127 del d.P.R. n. 858 del 1963 (disposizioni da ritenersi non abrogate dalla legge n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988) alla Corte dei Conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente la gestione di denaro, di spettanza dello Stato o di ente pubblico, da parte di un agente contabile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 9, Legge 04/10/1986 num. 657 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)