Sez. 1, Sentenza n. 818 del 20/04/1970 Ud. (dep. 07/10/1970) Rv. 115435 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DI MONOPOLIO - CONTRABBANDO - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CAFFE - CONTRABBANDO -NORME PREVENTIVE - OBBLIGO DELLA LICENZA PER I DEPOSITI DI CAFFE -DESTINATARI.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DI MONOPOLIO - CONTRABBANDO - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CAFFE - CONTRABBANDO -NORME PREVENTIVE - OBBLIGO DELLA LICENZA PER I DEPOSITI DI CAFFE -DESTINATARI.*
L'Obbligo di munirsi della licenza di cui agli artt 1 e 10 legge 26 maggio 1966, n 344, incombe non solo a coloro che abbiano costituito un deposito di caffe dopo della data di entrata in vigore della legge, ma anche a coloro che, a tale data, avessero un deposito di caffe gia costituito. L'art 10 cit, infatti, prevedendo la sanzione penale per 'chiunque eserciti le attivita di cui all'art 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenzà indica chiaramente che il legislatore non ha inteso distinguere tra le due ipotesi.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1966 num. 344 art. 10, Legge 26/05/1966 num. 344 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)