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Sez. 3, Sentenza n. 10951 del 11/07/1990 Ud. (dep. 31/07/1990) Rv. 185047 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - DEPOSITO DI CAFFÈ - LICENZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA - NECESSITÀ - RATIO - FATTISPECIE: VOLTURA.*
Stato
decisa il 1990-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185047-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - DEPOSITO DI CAFFÈ - LICENZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA - NECESSITÀ - RATIO - FATTISPECIE: VOLTURA.*

Lo scopo per cui i depositi di caffè devono essere muniti di licenza dell'intendente di finanza è quello di consentire il sollecito controllo di ogni movimento della merce al fine di prevenire il contrabbando doganale. Ne deriva che devono munirsi della suddetta licenza non solo coloro che gestiscono un vero e proprio deposito di caffè, ma anche coloro che, detenendo, al di fuori dei casi in cui la licenza non occorra, quantitativi di caffè, esercitino la semplice custodia del prodotto. (nella specie l'imputato aveva acquistato un deposito di caffè senza chiedere la voltura della licenza). (V mass n 146981; (V mass n 155539; (Conf mass n 115435).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1966 num. 344 art. 1, Legge 26/05/1966 num. 344 art. 10, Legge 26/05/1966 num. 344 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)