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Sez. L, Sentenza n. 14723 del 14/07/2015 (Rv. 636408 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Gravidanza - Divieto di licenziamento - Interruzione della gravidanza entro i centottanta giorni dall'inizio della gestazione - Regime giuridico applicabile - Malattia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636408-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

In tema di tutela della lavoratrice madre, l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, entro i centottanta giorni dall'inizio della gestazione è equiparata a malattia ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, il cui regime è idoneo ad assicurare una tutela sufficiente alla lavoratrice e comporta il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al verificarsi dell'evento interruttivo, senza che trovi applicazione l'art. 54 del d.lgs. n. 151 cit., che estenderebbe il divieto di licenziamento fino ad un termine finale (quello del periodo di interdizione dal lavoro) irrealizzabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 51 art. 19, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 51 art. 54, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)