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Sez. L, Sentenza n. 7037 del 26/08/1987 (Rv. 455206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - PRIMO ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL CORSO DI TALI EVENTI - DIVIETO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITÀ ASSOLUTA DEL LICENZIAMENTO - MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - OPERATIVITÀ DEL DIVIETO - PRESUPPOSTI - STATO DI GRAVIDANZA E SUCCESSIVA NASCITA DEL BAMBINO - SUFFICIENZA - PRESENTAZIONE ENTRO NOVANTA GIORNI DAL LICENZIAMENTO DI "IDONEA CERTIFICAZIONE" EX ART. 2 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE DIRETTA ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - PRIMO ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL CORSO DI TALI EVENTI - DIVIETO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITÀ ASSOLUTA DEL LICENZIAMENTO - MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - OPERATIVITÀ DEL DIVIETO - PRESUPPOSTI - STATO DI GRAVIDANZA E SUCCESSIVA NASCITA DEL BAMBINO - SUFFICIENZA - PRESENTAZIONE ENTRO NOVANTA GIORNI DAL LICENZIAMENTO DI "IDONEA CERTIFICAZIONE" EX ART. 2 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE DIRETTA ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.*

In base all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro di cui al successivo art. 4 nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salve le eccezionali ipotesi previste alle lettere a), b) e C) del terzo comma dello stesso articolo. L'operatività di tale divieto - la cui imperatività (confermata dalla sanzione penale prevista dall'art. 31 della stessa legge) comporta l'assoluta illegittimità del licenziamento intimato nei suddetti periodi, con conseguente mantenimento, durante i periodi stessi, del rapporto di lavoro nonostante la contraria volontà manifestata dal datore di lavoro - è subordinata, alla stregua dell'univoca formulazione del secondo comma dello stesso art. 2, all'esistenza del solo fatto obiettivo dello stato di gravidanza della lavoratrice e, successivamente, della nascita del bambino (a parte l'ipotesi d'interruzione della gravidanza), mentre la presentazione entro novanta giorni dal licenziamento della "idonea certificazione" prevista dalla medesima norma costituisce solo una condizione di proponibilità dell'Azione volta a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento stesso, la quale pertanto non può essere esclusa nel caso in cui la gravidanza della lavoratrice all'epoca del licenziamento risulti comunque nella sua obiettività da una qualsiasi certificazione (nella specie, dell'ispettorato del lavoro) sempreché questa sia "idonea" secondo l'apprezzamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 20, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 31, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)