Sez. L, Sentenza n. 3345 del 21/03/2000 (Rv. 534943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Accettazione senza riserve del trattamento di fine rapporto - Rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a rinuncia alla precedente impugnazione di un licenziamento orale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La mera accettazione del trattamento di fine rapporto ancorché non accompagnata da alcuna riserva non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, non sussistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l'accettazione di detto trattamento e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, al fine di conseguire l'ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta anche la concorrente motivazione della sentenza di merito circa l'irrilevanza della rinuncia a precedente impugnazione stragiudiziale in riferimento ad un licenziamento orale, non soggetto all'onere di impugnativa a pena di decadenza previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)