Sez. L, Sentenza n. 16306 del 19/11/2002 (Rv. 558593 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Decreto ingiuntivo richiesto da lavoratore licenziato per il pagamento del t.f.r. - Passaggio in giudicato per mancata opposizione - Preclusione di una successiva domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
In caso di licenziamento, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore licenziato per il pagamento del t.f.r. derivante dal rapporto di lavoro non preclude una successiva domanda dello stesso lavoratore per l'accertamento della invalidità del licenziamento, riguardando la prima domanda - proposta in sede monitoria - il fatto della avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro e, dunque, il maturarsi, a quel momento, di una determinata anzianità quale condizione per l'insorgenza del credito avente ad oggetto il t.f.r., mentre l'interesse sotteso alla impugnazione del licenziamento non è necessariamente collegato al ripristino del rapporto di lavoro, sicché, anche nei casi in cui all'accertata illegittimità del recesso possa conseguire, per legge, la riattivazione del rapporto, ben può sussistere un autonomo interesse di natura esclusivamente patrimoniale o risarcitoria, che dall'ordinamento è considerato parimenti meritevole di tutela e che, come tale, non pone in discussione l'effetto risolutorio già realizzatosi con il licenziamento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1979 num. 300 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)