Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 03/07/1968 (Rv. 334463 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO- PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - DIVIETO - CIRCOSTANZE CHIARIFICATRICI DEL CONTENUTO NEGOZIALE E DELLO SCOPO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO- PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - DIVIETO - CIRCOSTANZE CHIARIFICATRICI DEL CONTENUTO NEGOZIALE E DELLO SCOPO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Il divieto della prova testimoniale, stabilito dall'art. 2722 cod. civ., come non comprende l'accertamento di qualsiasi circostanza chiarificatrice del contenuto negoziale, che nulla aggiungendo a questo non ne amplia o modifica la sfera obiettiva ma e intesa solo a consentire di interpretare o meglio intendere l'atto scritto cosi non puo comprendere l'accertamento di quelle circostanze dirette a chiarire lo scopo che il contratto era diretto a conseguire. (V. N. 2275-67, mass. N. 329480 n. 813-66, mass. N. 321632 n. 111-66, mass. N. 320219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)