Sez. 2, Sentenza n. 578 del 04/03/1971 (Rv. 350288 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - DIVIETO DI AMMISSIONE DELLA PROVA - LIMITI - PROVA DIRETTA AD ACCERTARE LA CONSISTENZA DELL'OGGETTO DEL NEGOZIO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO - INDAGINE SULLA FINALITA INTERPRETATIVA, INTEGRATIVA O MODIFICATIVA DELLA PROVA - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - DIVIETO DI AMMISSIONE DELLA PROVA - LIMITI - PROVA DIRETTA AD ACCERTARE LA CONSISTENZA DELL'OGGETTO DEL NEGOZIO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO - INDAGINE SULLA FINALITA INTERPRETATIVA, INTEGRATIVA O MODIFICATIVA DELLA PROVA - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il divieto dell'ammissione della prova testimoniale, stabilito dallo art 2722 cod civ, in ordine ai fatti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solamente gli accordi di volonta diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio consacrato nel contratto scritto. Nell'ambito di tale divieto non rientra, pertanto, la prova orale diretta ad accertare la reale ed esatta consistenza materiale del bene oggetto del negozio stesso, cioe ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. L'indagine volta a stabilire se la prova testimoniale tenda a chiarire ed interpretare l'atto scritto ovvero tenda a completarlo o modificarlo compete al giudice di merito ed e incensurabile in Cassazione se non viziata da errori logici e giuridici. (V 94'69, mass n 337960' 2224'68, mass n 334463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)