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Sez. 1, Sentenza n. 27049 del 11/02/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 228890 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Mancata indicazione nella epigrafe della sentenza delle conclusioni delle parti - Esame del contenuto dell'appello e delle conclusioni formulate dal ricorrente nel corpo della motivazione - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228890-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

La mancata indicazione nell'epigrafe della sentenza delle conclusioni delle parti, peraltro espressamente valutate nel corpo della motivazione del provvedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in quanto l'art. 546, comma primo lett. d)cod. proc. pen. non specifica in quali parti della sentenza debbano essere esposte le suddette conclusioni e, in ogni caso, non ricollega all'inosservanza della disposizione alcuna forma di invalidità processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva riportato nel corpo della motivazione il contenuto dell'atto d'appello e le conclusioni formulate dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)