Sez. 6, Sentenza n. 1169 del 17/11/1995 Ud. (dep. 01/02/1996) Rv. 204553 - 01
Sentenza (cod. proc. pen. 1988) - Requisiti - Conclusioni delle parti | Indicazione nel dispositivo - Necessità - Esclusione - Riferimento per rinvio nella motivazione - Sufficienza - Omissione della indicazione - Nullità - Esclusione.
Sentenza (cod. proc. pen. 1988) - Requisiti - Conclusioni delle parti
La indicazione delle conclusioni delle parti (art. 546 comma undicesimo lettera d) cod. proc. pen.) non deve essere necessariamente riportata nel preambolo della parte motiva della sentenza mediante rinvio al verbale d'udienza o mediante la descrizione dei motivi di appello. D'altra parte anche la completa omissione dell'indicazione delle conclusioni delle parti non è prevista quale causa di nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)