Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 18/08/1997 (Rv. 507804 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI | Sospensione della carta di circolazione - Operatività in pregiudizio del terzo proprietario e del terzo datore di lavoro - Condizioni - Differenze - Prova liberatoria - Limiti corrispondenti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI
Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, primo comma e l'art. 196 dal decreto legislativo n. 285 del 1992. Diversamente, non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l'obbligato in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto previsto dall'art. 6, terzo comma della legge n. 689 del 1981 (principio affermato in tema di sospensione della carta di circolazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 30/04/1992 num. 285 art. 6, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1982 num. 285 art. 217
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)