Sez. 1, Sentenza n. 7923 del 06/08/1990 (Rv. 468615 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI - CONFISCA OBBLIGATORIA DI VEICOLO - OPERATIVITÀ IN PREGIUDIZIO DEL TERZO PROPRIETARIO - LIMITI - PROVA DELLA VOLONTÀ CONTRARIA ALLA CIRCOLAZIONE - ESTREMI - LIMITI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI - CONFISCA OBBLIGATORIA DI VEICOLO - OPERATIVITÀ IN PREGIUDIZIO DEL TERZO PROPRIETARIO - LIMITI - PROVA DELLA VOLONTÀ CONTRARIA ALLA CIRCOLAZIONE - ESTREMI - LIMITI.*
La confisca obbligatoria di veicolo, prevista dall'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, opera anche in pregiudizio del terzo proprietario, non potendo egli invocare le ragioni di esclusione di cui all'art. 20 di detta legge (sul quale prevale la disposizione speciale del successivo art. 21), mentre resta salva, ai sensi dell'art. 6 primo comma della legge medesima, solo la sua facoltà di provare di aver manifestato una volontà contraria alla circolazione, mediante attività estrinseca e concreta diretta ad impedirla (prova peraltro preclusa, ai sensi del terzo comma di detto art. 6, quando proprietario sia un imprenditore e la violazione sia commessa da un suo dipendente). (V 2633/89, mass n 462933; (V 2684/87, mass n 451787).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)