Sez. L, Sentenza n. 11023 del 14/05/2007 (Rv. 596790 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - IN GENERE | Personale Isveimer - Inquadramento di funzionario nella categoria direttiva per svolgimento di fatto di mansioni superiori - Regolamento del personale - Criteri di ermeneutica negoziale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del diritto di un dipendente Isveimer inquadrato nel grado quarto di funzionario all'inquadramento nel secondo grado della carriera direttiva per lo svolgimento di fatto di superiori mansioni, per l'applicazione della regola generale affermata dall'art. 2103 c.c. circa il diritto alla promozione, deve tenersi conto della norma del regolamento del personale dell'Istituto secondo la quale "il personale della carriera direttiva svolge mansioni, a diverso livello, con responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonché mansioni di elevato livello professionale, da sviluppare nell'ambitio di direttive generali". Una interpretazione della norma pattizia in questione coerente con i corretti criteri di ermeneutica negoziale fissati dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile e, in particolare, con il principio della ricerca della comune intenzione delle parti in base al tenore complessivo delle previsioni contrattuali, comporta, tuttavia, che l'articolazione della carriera direttiva non possa essere scandita soltanto secondo una diversificazione delle mansioni, ove le mansioni che si assumono di fatto esercitate siano caratteristiche tanto della carriera direttiva che di quella di funzionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)