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Sez. L, Sentenza n. 14864 del 24/06/2009 (Rv. 608924 - 01)

ATTO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE | Regolamento del personale formato dal datore di lavoro - Natura - Atto unilaterale - Norme sull'interpretazione dei contratti - Applicabilità - Limiti - Comune intenzione delle parti - Rilevanza - Esclusione - Interpretazione dell'art. 2 del Regolamento del personale dell'Isveimer S.p.A. in materia di accesso alla carriera direttiva.
Stato
decisa il 2009-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608924-01

ATTO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione di negozio giuridico, al regolamento del personale formato dal datore di lavoro, avente natura di atto unilaterale, si applicano le norme sull'interpretazione del contratto con il limite della compatibilità, dovendosi escludere che trovi applicazione il canone ermeneutico della comune intenzione delle parti di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ. Ne consegue che l'art. 2 del Regolamento del personale dell'Isveimer S.p.A., secondo il quale per l'accesso alla carriera direttiva è richiesto lo svolgimento di attività con "responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonché di mansioni ad elevato livello professionale", si interpreta nel senso che entrambi i requisiti - responsabilità e mansioni - devono sussistere congiuntamente, rispondendo tale interpretazione al valore letterale della parola "nonché", cui fa riscontro il contenuto delle successive delibere del consiglio di amministrazione della società, aventi a loro volta natura di atti unilaterali, che neppure implicitamente hanno cancellato la suddetta congiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)