Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 31/08/1966 (Rv. 324476 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - PRESUNZIONE CHE L DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO SIA STATA FORMULATA FINO AL LIMITE MASSIMO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI DI INAPPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - PRESUNZIONE CHE L DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO SIA STATA FORMULATA FINO AL LIMITE MASSIMO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONDIZIONI DI INAPPLICABILITA.*
Il principio, secondo cui, in caso di cumulo oggettivo di domande, la domanda di valore non determinato si presume formulata fino al limite massimo di Competenza del giudice adito- con il conseguente superamento di tale limite per effetto del cumulo con altra domanda -, e inapplicabile qualora risulti che l'attore abbia inteso contenere fin dall'inizio il complesso delle sue istanze entro il predetto limite massimo, sia con esplicita dichiarazione all'uopo fatta nell'atto introduttivo, sia con inequivoco riferimento ad elementi oggettivi e non controvertibili di valutazione. (nella specie, erano state proposte una rivendica di una zona di terreno, valutata l.5400 a norma dell'art.15 cod. proc. civ., e una domanda per il pagamento del frutto di un albero di mandorlo per una annata agrarià questa seconda domanda e stata ritenuta oggettivamente valutabile in misura tale da non superare la differenza tra il valore della domanda principale ed il limite della Competenza pretorile). (Cfr.1215-65' 442-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)