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Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 18/11/1971 (Rv. 354801 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CUMULO CON ALTRA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA - LIMITI - ESPRESSO CONTENIMENTO DELLE DOMANDE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
Stato
decisa il 1971-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354801-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CUMULO CON ALTRA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA - LIMITI - ESPRESSO CONTENIMENTO DELLE DOMANDE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*

Il principio secondo il quale, ai fini della Competenza per valore, la domanda di valore indeterminato si presume formulata fino al limite massimo di Competenza del giudice adito, con il conseguente superamento di tale limite per effetto del cumulo con altra domanda, non trova applicazione nel caso in cui l'attore abbia fin dall'inizio limitato il complesso delle domande entro i limiti di Competenza del giudice adito. (V 1224'69, mass n 339838; 2299'66, mass n 324476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)