Sez. 3, Sentenza n. 10460 del 15/12/2004 Ud. (dep. 17/03/2005) Rv. 231246 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Emissioni radiotelvisive - Diritto delle stazioni emittenti relativo alla diffusione dell'opera altrui - Diritto anche sull'opera distribuita - Esclusione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
La normativa in materia di emissioni radiotelevisive non attribuisce alle stazioni emittenti radiotelevisive il diritto a trasmettere un'opera altrui o la sua esecuzione senza il consenso dell'autore, ma subordina l'emissione radiotelevisiva, volta alla diffusione di un'opera altrui, al rispetto dei diritti dell'autore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 79, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)