diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 22 del 05/07/2000 Ud. (dep. 19/09/2000) Rv. 216523 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Radiodiffusione di composizioni musicali incise su supporti fonografici - Consenso dell'autore - Necessità - Mancanza del consenso - Reato di cui all'articolo 171, lett. b), l. 22 aprile 1941, n. 633 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216523-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

Qualora l'autore di un'opera musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non trasferisce, stante l'indipendenza dei vari diritti connessi all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell'autore, l'opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633; né, in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo a legittimare la radiodiffusione la circostanza che l'agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che le disposizioni le quali, derogando al predetto principio, contemplano ipotesi di "licenza legale" in favore del concessionario del servizio pubblico per i soli casi di radiodiffusioni da teatri e simili luoghi pubblici, di registrazioni c.d. "effimere" e di trasmissioni di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, non si estendono alle emittenti radiotelevisive private, trattandosi di eccezioni giustificate dalla natura e dai fini del servizio pubblico; e che su tale assetto normativo, conforme alla Costituzione ed agli impegni internazionali assunti dallo Stato, nessuna incidenza ha avuto la circostanza che sia venuto meno il regime monopolistico vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge sulla protezione del diritto d'autore).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)