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Sez. 3, Sentenza n. 11856 del 02/11/1992 (Rv. 479265 - 01)

Locazione - Riparazioni - A carico del locatore - Diritti e obblighi del conduttore | Riparazioni limitanti il godimento della cosa locata - Diritto del conduttore alla riduzione del canone - Ambito di applicazione - Riparazioni poste, per patto negoziale a carico del conduttore - Mancata previsione di deroga alla disciplina dell'art. 1584 cod. civ.. - Diritto del conduttore alla riduzione del canone - Limitazione - Al tempo necessario per i lavori di riparazione.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479265-01

Locazione - Riparazioni - A carico del locatore - Diritti e obblighi del conduttore

L'art. 1584 cod. civ., a norma del quale nel caso di riparazioni che comportino limitazione del godimento della cosa locata, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone in proporzione alla durata delle riparazioni ed all'entità del mancato godimento, è applicabile solo per le riparazioni poste dalla legge a carico del locatore, mentre per quelle che, per accordo negoziale, debbono essere eseguite dal conduttore, senza essere prevista alcuna deroga alla disciplina della citata norma, la conseguente riduzione del canone va limitata solo al periodo di tempo necessario per i lavori di riparazione, che il conduttore, per il dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti, è tenuto ad eseguire nel più breve tempo possibile. (Nella specie, trattavasi di riparazioni straordinarie poste dal contratto di locazione a carico del conduttore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)