Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 27/02/2004 (Rv. 570630 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Condizioni del bene limitanti la possibilità di godimento - Eccezione di inadempimento - Opponibilità - Esclusione - Diritto del conduttore alla riduzione del canone - Configurabilità.
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)
In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1584, Cod. Civ. art. 1464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)