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Sez. 2, Sentenza n. 2771 del 08/10/1971 (Rv. 353945 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONFERMA OD ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE - DISPOSIZIONI LESIVE DELLA LEGITTIMA - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO - RINUNCIA TACITA ALLA INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353945-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONFERMA OD ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE - DISPOSIZIONI LESIVE DELLA LEGITTIMA - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO - RINUNCIA TACITA ALLA INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle Disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art 590 cod civ si riferiscono alle Disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioe, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva). Pertanto, l'esecuzione volontaria di per se non preclude al legittimario l'Azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volonta di rinunziare all'integrazione della legittima. L'esistenza di una rinunzia tacita puo desumersi anche attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)