Sez. L, Sentenza n. 671 del 01/02/1985 (Rv. 438875 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - UDIENZA DI ASSUNZIONE - ASSUNZIONE DELLA PROVA PER TESTI AD OPERA DEL GIUDICE RELATORE DELEGATO DAL COLLEGIO - NULLITÀ RELATIVA - SANABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - UDIENZA DI ASSUNZIONE - ASSUNZIONE DELLA PROVA PER TESTI AD OPERA DEL GIUDICE RELATORE DELEGATO DAL COLLEGIO - NULLITÀ RELATIVA - SANABILITÀ.*
Nel rito del lavoro, la indebita assunzione della prova testimoniale ammessa in appello ad opera del giudice relatore allo uopo delegato dal collegio, pur integrando violazione dell'art. 437 comma terzo cod. proc. civ., tuttavia dà luogo ad una nullità soltanto relativa, (e sanabile a termini dell'art. 157 cod. proc. civ.), conseguendo alla inosservanza di norma posta a tutela delle parti e non attinente, in particolare, alla Costituzione del giudice, dal momento che riguarda soltanto il potere del collegio di incaricare un proprio componente all'assunzione della prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)