Sez. 5, Sentenza n. 11570 del 02/08/2002 (Rv. 556558 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Accoglimento dell'istanza del contribuente - Appello - Soggetto attivamente legittimato - Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente - Conseguenze - Atto di appello presentato direttamente dal Ministero delle finanze - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario (instaurato, nella specie, dal contribuente in relazione ad una dichiarazione di redditi contenente l'indicazione di fatturazioni per operazioni asseritamente inesistenti), l'atto di appello avverso la decisione di primo grado del giudice tributario favorevole al contribuente deve, a pena di inammissibilità, essere presentato dall'Ufficio delle imposte dirette competente per la trattazione della vertenza, e non direttamente dal Ministero delle finanze, cui non può essere riconosciuto alcun potere di avocazione a sè stesso, quale organo superiore, delle competenze degli uffici inferiori onde sostituirsi ad essi nell'ambito del processo.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 10, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 16 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)