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Sez. 1, Sentenza n. 9479 del 07/09/1999 (Rv. 529702 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Destinatario - Intendenza di Finanza - Legittimazione passiva nella controversia introdotta con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso - Intendenza di Finanza - Spettanza.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529702-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'ufficio finanziario destinatario dell'istanza di rimborso, proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - che la norma indica nell'Intendenza di Finanza - è anche parte legittimata (art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992) nel processo tributario introdotto con il ricorso avverso il silenzio - rifiuto formatosi sulla istanza predetta, proposto dal contribuente per la restituzione del tributo ai sensi degli artt. 18 e 19, comma primo, lett. g), del citato D.Lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)