Sez. 3, Sentenza n. 1556 del 04/04/1997 Cc. (dep. 10/05/1997) Rv. 207643 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE | Esecuzione coattiva di perizia ematologico genetica sull'imputato - Possibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie: pretesa inammissibilità di ricorso.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
Non è consentito al giudice disporre nei confronti dell'imputato l'esecuzione coattiva d'una perizia ematologico-genetica. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n.238 del 1996, ha dichiarato illegittimo l'art. 224 comma secondo cod. proc. pen. nella parte in cui consente al giudice, ai fini dell'espletamento d'una perizia, di disporre misure aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi senza prevedere quali siano quelle esperibili e senza elencare i casi ed i modi in cui siano adottabili, sicché "fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto". (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza del tribunale per i minori che aveva disposto l'esecuzione della perizia, la S.C. ha altresì ritenuto l'ammissibilità del ricorso - contrariamente all'assunto del P.G. che ne aveva ritenuto l'inammissibilità per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione - ex art. 568 comma secondo cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento con il quale il giudice decide sulla libertà personale, il cui pregiudizio si connetterebbe, per l'appunto, alla effettuazione della disposta perizia ematologico - genetica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 224 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 508, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)