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Sez. 1, Sentenza n. 10958 del 22/06/1999 Ud. (dep. 25/09/1999) Rv. 214372 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE | Perizia ematologica - Sentenza della Corte cost. n.238 del 1996 - Reperti legittimamente prelevati - Limiti alla utilizzazione dei reperti derivanti dalla tutela della libertà personale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214372-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Per effetto della sentenza della Corte cost. n238 del 1996, non è più consentito al giudice disporre misure - non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione - aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della "persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 224 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)