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Sez. 5, Sentenza n. 11675 del 05/08/2002 (Rv. 556622 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra consegnatario e destinatario - Rilevanza - Esclusione - Idoneità del consegnatario a ricevere per conto del destinatario - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556622-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. non può essere contestata sulla base del solo difetto della qualifica di dipendente del destinatario, dichiarata dal consegnatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, lo stesso fatto in sè che, all'indirizzo indicato, sia reperita dall'ufficiale giudiziario una persona idonea, la quale si dichiari addetta a ricevere l'atto per conto del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)