Sez. U, Sentenza n. 793 del 19/11/1999 (Rv. 531272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Persona "addetta" alla ricezione - Nozione - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., l'invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di "addetto" richiesta dal legislatore (nella specie il ricorrente, con una tesi respinta dalla S.C., aveva sostenuto l'invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)