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Sez. L, Sentenza n. 774 del 26/01/1994 (Rv. 485128 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Persistente rifiuto del lavoratore di indossare una maschera protettiva prescritta per la tutela della sua salute - Infrazione disciplinare - Configurabilità - Gravità idonea a giustificare il licenziamento - Accertamento criteri.
Stato
decisa il 1994-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485128-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Il persistente rifiuto del lavoratore di indossare una maschera protettiva prescritta per la tutela della sua salute nell'ambiente di lavoro può costituire un'infrazione disciplinare tale da giustificare il licenziamento; ai fini del giudizio sulla gravità di tale infrazione è peraltro necessaria una valutazione sia della specifica idoneità, soggettiva ed oggettiva, di tale misura per garantire l'integrità fisica del lavoratore, sia delle ragioni del rifiuto di questi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)